Art. 117 - Mensilità supplementari - (13ma e 14ma)
Ogni anno, entro il 20 dicembre deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale
retribuzione di cui all’art.105, oltre, le indennità di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 108.
Ogni anno, entro il 15 Luglio, deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale
retribuzione di cui all’art. 105.
La 13ma si intende riferita al periodo annuale 1° Gennaio - 31 Dicembre e la 14ma al periodo annuale 1° Luglio - 30
Giugno.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto, per i mesi di servizio
prestato, a tanti dodicesimi della mensilità di cui al presente articolo per quanti sono i mesi rispettivamente maturati nel
corso dei periodi sopracitati. A tal fine le frazioni di mese che superino i 15 giorni saranno considerate mese intero.
Dall'ammontare della 13ma e 14ma mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata eventualmente
corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente Contratto.
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio previsti dal successivo art. 129 la lavoratrice ha diritto a
percepire dal datore di lavoro la 13ma mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Tale
integrazione non é dovuta per il periodo di assenza facoltativa.