giovedì 4 luglio 2013

La 14esima mensilità deve essere corrisposta entro e non oltre il 15 luglio.

Art. 117 - Mensilità supplementari - (13ma e 14ma) 
Ogni anno, entro il 20 dicembre deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all’art. 105, oltre le indennità di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 108.
 14mensilità:
Ogni anno, entro il 15 Luglio, deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all’art. 105.

La 13ma si intende riferita al periodo annuale 1° gennaio - 31 dicembre e la 14ma al periodo annuale 1° luglio - 30 giugno.
orto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto, per i mesi di servizio prestato, a tanti dodicesimi della mensilità di cui al presente articolo per quanti sono i mesi rispettivamente maturati nel corso dei periodi sopracitati. A tal fine le frazioni di mese che superino i 15 giorni saranno considerate mese intero.
Dall’ammontare della 13ma e 14ma mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata eventualmente corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente Contratto.
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio previsti dal successivo art. 129 la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la 13ma mensilità limitatamente all’aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Tale integrazione non é dovuta per il periodo di assenza facoltativa. 

Se alla data stabilita non hai ancora ricevuto la quattordicesima mensilità, ti consiglio di rivolgerti al tuo avvocato di fiducia o all'Organizzazione Sindacale di appartenenza per intraprendere un procedimento di ingiunzione, dinanzi al tribunale civile, nei confronti del tuo datore di lavoro. 

Segreteria  UNAL Vigilanza Privata